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D.P.R. 545/1986

Art. 42 — Sottoscrizioni e spese collettive

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/42parte di D.P.R. 545/1986
Art. 42. Sottoscrizioni e spese collettive 1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta' sociale - e' data facolta' al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche' contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione. 3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.

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