D.P.R. 545/1986
Art. 40 — Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico
Art. 40. Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico 1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unita' o servizio: a) e' presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalita' prescritte in appositi regolamenti.
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