D.P.R. 545/1986
Art. 34 — Liberta' di movimento
Art. 34. Liberta' di movimento 1. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, e' esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
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