D.P.R. 545/1986
Art. 28 — Diritti dei militari
Art. 28. Diritti dei militari 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. 2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni ed i particolari doveri ivi previsti.
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