D.P.R. 545/1986
Art. 26 — Servizi regolati da consegna
Art. 26. Servizi regolati da consegna 1. La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio. 2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. 3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.
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