D.P.R. 545/1986
Art. 24 — Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione
Art. 24. Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione 1. Nel caso in cui un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del piu' anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.
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