D.P.R. 545/1986
Art. 17 — Uniforme
Art. 17. Uniforme 1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed i casi in cui e' obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme ed indossarla con decoro. 5. L'uso dell'uniforme e' vietato al militare: a) quando e' sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado; b) nello svolgimento delle attivita' private e pubbliche consentite.
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