D.P.R. 545/1986
Art. 1
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE Art. 1. Il militare 1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva. 2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilita' nonche' a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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