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D.P.R. 1008/1985

Art. 78 — La mancanza anatomica o la perdita funzionale totale: a) di un pollice o della falange ungueale di entrambi i…

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/78parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 78. La mancanza anatomica o la perdita funzionale totale: a) di un pollice o della falange ungueale di entrambi i pollici; b) di due dita di una mano; c) di un indice e delle ultime due falangi dell'altro indice; d) della falange ungueale di un pollice e dell'indice di una mano; e) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice; f) delle ultime due falangi di quattro dita fra le due mani escluso l'indice; g) delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; h) delle falangi ungueali di tre dita fra le due mani compresa quella di un pollice; i) delle falangi ungueali di sei dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici. Nei casi dubbi, e sempre nei casi di perdita funzionale, dopo osservazione. Avvertenza: La mancanza della maggior parte di una falange deve essere equiparata alla mancanza totale della stessa.

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