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D.P.R. 1008/1985

Art. 42 — a) Le psicosi croniche (schizofreniche, distimiche, deliranti, ecc.) ed i loro esiti

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/42parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 42. a) Le psicosi croniche (schizofreniche, distimiche, deliranti, ecc.) ed i loro esiti. Se in fase di compensazione o di remissione clinica saranno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche. b) Le turbe psichiche in esito a psicosi acute (tossiche, infettive, post-traumatiche, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.

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