D.P.R. 1008/1985
Art. 20 — a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, "il periodo della rivedibilita'
Art. 20. a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, "il periodo della rivedibilita'. b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti. In tutti i casi dopo osservazione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1008/1985 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.