D.P.R. 1008/1985
Art. 16 — a) Le gravi turbe del ritmo cardiaco; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'
Art. 16. a) Le gravi turbe del ritmo cardiaco; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. b) Le anomalie e le malattie del sistema specifico del cuore; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.
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