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D.P.R. 1008/1985

Art. 16 — a) Le gravi turbe del ritmo cardiaco; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/16parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 16. a) Le gravi turbe del ritmo cardiaco; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. b) Le anomalie e le malattie del sistema specifico del cuore; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.

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