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D.P.R. 820/1983

Art. 7 — Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizio…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/7parte di D.P.R. 820/1983
Art. 7. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali; di prestiti; di nude proprieta' e usufrutti; di ammortamenti finanziari; di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire cinquecentomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali; di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentomila a lire seicentomila.

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