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D.P.R. 820/1983

Art. 18 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili s…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/18parte di D.P.R. 820/1983
Art. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per il primo reperto. Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire quattrocentomila per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

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