D.P.R. 820/1983
Art. 15 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi…
Art. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla meta'. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centomila.
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