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D.P.R. 820/1983

Art. 11 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie; impianti industriali; impianti di …

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/11parte di D.P.R. 820/1983
Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie; impianti industriali; impianti di servizi generali; impianti elettrici; macchine isolate e loro parti; ferrovie; strade e canali; opere idrauliche; acquedotti e fognature; ponti; manufatti isolati e strutture speciali; progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 10.000.000 dal 3,50 al 7%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,50 al 5%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2 al 4%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,50 al 3%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1 al 2%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 all'1%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

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