D.P.R. 915/1982
Art. 9 — Divieto di abbandono dei rifiuti E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti i…
Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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