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D.P.R. 915/1982

Art. 30 — Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/30parte di D.P.R. 915/1982
Art. 30. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sara' stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorita' amministrativa competente.

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