Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 915/1982Art. 28
D.P.R. 915/1982

Art. 28 — Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/28parte di D.P.R. 915/1982
Art. 28. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. Alle attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 915/1982 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.