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D.P.R. 915/1982

Art. 24 — Chiunque contravviene al divieto di cui all'art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/24parte di D.P.R. 915/1982
Art. 24. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

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