D.P.R. 915/1982
Art. 15 — Veicoli a motore, rimorchi e simili I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei proprietari…
Art. 15. Veicoli a motore, rimorchi e simili I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonche' quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalita' che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a). Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, e' necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantita' di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonche' il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione. Nei casi in cui il centro di raccolta e' gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale. Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale. Il gestore del centro di raccolta non puo' avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalita' di radiazione. Resta salva la facolta' degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attivita' contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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