D.P.R. 915/1982
Art. 12 — Ordinanze contingibili e urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della s…
Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanita'. Ove la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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