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D.P.R. 340/1982

Art. 19 — Rapporti informativi e giudizi complessivi Il rapporto informativo per il personale contemplato nel presente …

ELI /it/dpr/1982/04/24/340/art/19parte di D.P.R. 340/1982
Art. 19. Rapporti informativi e giudizi complessivi Il rapporto informativo per il personale contemplato nel presente capo fino alla qualifica di vice prefetto ispettore e primo dirigente di ragioneria e' redatto in forma di dettagliata relazione illustrativa in base ai seguenti elementi: qualita' intellettuali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio e negli ambienti frequentati per ragioni di ufficio; capacita' di organizzare, coordinare e dirigere il lavoro degli uffici dipendenti; assiduita' e impegno nell'osservanza dei doveri d'ufficio e nell'esercizio della vigilanza sulla osservanza degli stessi doveri da parte del personale dipendente; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ad assolvere le funzioni della qualifica superiore. La relazione e' accompagnata dalle osservazioni del prefetto o del direttore generale competente. Il giudizio complessivo di "ottimo", "buono" o "mediocre", e' attribuito dal consiglio di amministrazione. Per i vice prefetti ed i dirigenti superiori di ragioneria vanno segnalati, con rapporto annuale dei competenti superiori gerarchici, gli elementi degni di particolare rilievo sotto il profilo del merito o del demerito.

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