D.P.R. 780/1979
Art. 20 — Nei comuni indicati nella tabella A) annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'a…
Art. 20. Nei comuni indicati nella tabella A) annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nelle tabelle B) e C) le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo. Il parere dell'autorita' militare, previsto dall'art. 17 della legge, e' richiesto al competente comandante militare territoriale di regione. Le istanze di cui ai precedenti commi, redatti in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'art. 17 della legge. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le attivita' siano deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale e' tenuto ad esprimere il proprio avviso nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge.
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