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D.P.R. 691/1979

Art. 7 — Cobar per frequentatori di istituti di formazione Presso istituti - accademie, scuole, collegi - e reparti ch…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/7parte di D.P.R. 691/1979
Art. 7. Cobar per frequentatori di istituti di formazione Presso istituti - accademie, scuole, collegi - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo, vengono istituiti, di norma, dei Cobar speciali per frequentatori. Tali Cobar-allievi si intendono in aggiunta ai Cobar cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati. Il personale allievo da' luogo, con gli stessi criteri indicati per gli altri Cobar, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validita' limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non puo' comunque superare il periodo di un anno. I capi di stato maggiore della Difesa e di forza armata nonche' i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i Cobar-allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte 111 del presente regolamento, per quanto applicabili.

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