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D.P.R. 691/1979

Art. 22 — Propaganda Ogni eleggibile puo' rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i qu…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/22parte di D.P.R. 691/1979
Art. 22. Propaganda Ogni eleggibile puo' rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato. Tale libera manifestazione del proprio pensiero deve essere svolta: a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel piu' assoluto rispetto delle norme disciplinari; b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni; c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo. Gli eleggibili hanno la facolta' di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformita' a cura dell'amministrazione militare, la quale dovra' altresi' garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari. Non e' consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sara' cura dei comandanti disporne l'eliminazione. Gli eleggibili ai Cobar possono, altresi', manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di una adunata unica di categoria, da tenersi non oltre tre giorni prima delle elezioni. L'adunata e' convocata dal comandante in appositi locali e al di fuori dell'orario di servizio. Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

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