D.P.R. 691/1979
Art. 19 — Norme particolari per le elezioni dei Cobar Ai sensi del primo comma del precedente art
Art. 19. Norme particolari per le elezioni dei Cobar Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unita' di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unita' di base sono elettori in quest'ultima. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un solo candidato della propria unita' elementare. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili i militari specificati al primo comma del presente articolo purche' in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere il comandante dell'unita' di base; b) non aver riportato condanne per delitti non colposi; c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato una o piu' punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382; e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva; f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa; g) essere capaci di leggere e scrivere. Per i militari di carriera costituisce, altresi', requisito di eleggibilita' il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato. Il comandante pubblica sugli albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando anche il numero di quelli da eleggere. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, possono essere inviate ai rispettivi posti votazione mediante corriere.
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