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D.P.R. 691/1979

Art. 14 — Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni Il delegato piu' elevato in grado o piu' anziano di ciascun …

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/14parte di D.P.R. 691/1979
Art. 14. Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni Il delegato piu' elevato in grado o piu' anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente. Nel Cocer le riunioni sono presiedute: quelle di categoria, dal piu' elevato in grado o piu' anziano della rispettiva categoria; quelle di sezione di forza armata o corpo armato, dal piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, dal piu' anziano. In tutti gli organi di rappresentanza in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato piu' elevato in grado o, a parita' di grado, piu' anziano presente alle riunioni. Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno. Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorita' gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera e). Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

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