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D.P.R. 338/1979

Art. 79 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/79parte di D.P.R. 338/1979
Art. 79. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Effetti della domanda di brevetto europeo. - La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1), della convenzione sul brevetto europeo, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio centrale brevetti, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata".

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