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D.P.R. 338/1979

Art. 74 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/74parte di D.P.R. 338/1979
Art. 74. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto e delle istanze connesse devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta. Tale termine puo', su richiesta motivata, essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda di brevetto o la istanza e' respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di detto diritto".

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