D.P.R. 338/1979
Art. 68 — L'art
Art. 68. L'art. 90 e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati alla domanda o al brevetto. Il pubblico puo' pure consultare nello stesso modo le tavole e le eventuali descrizioni, relative ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di precedenti depositi".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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