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D.P.R. 338/1979

Art. 59 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/59parte di D.P.R. 338/1979
Art. 59. L'art. 10 e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con la descrizione, gli eventuali disegni o campioni conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, omettendo la pubblicazione a stampa prevista dall'art. 38, secondo comma, dello stesso decreto.

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