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D.P.R. 338/1979

Art. 30 — Nell'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/30parte di D.P.R. 338/1979
Art. 30. Nell'art. 66, n. 2), sono soppresse le parole "per non meno di tre anni"; dopo il n. 9) e' aggiunto un n. 10) del seguente tenore: "le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali".

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