D.P.R. 338/1979
Art. 28 — null
Art. 28. null 1) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17; 2) se l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; 4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facolta' accordategli dall'art. 27-bis. Se le cause di nullita' di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso".
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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