D.P.R. 338/1979
Art. 21 — L'art
Art. 21. L'art. 39 e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore puo' essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto e' tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul Registro dei brevetti e ne da' notizia nel Bollettino. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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