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D.P.R. 338/1979

Art. 21 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/21parte di D.P.R. 338/1979
Art. 21. L'art. 39 e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore puo' essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto e' tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul Registro dei brevetti e ne da' notizia nel Bollettino. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma".

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