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D.P.R. 338/1979

Art. 14 — Dopo l'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/14parte di D.P.R. 338/1979
Art. 14. Dopo l'art. 27 e' aggiunto il seguente art. 27-bis: "Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona puo', se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto; b) far valere la nullita' del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto. Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facolta' di cui al comma precedente, la nullita' del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse".

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