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D.P.R. 64/1977

Art. 36 — Obblighi dell'appaltatore inerenti a previdenza sociale L'appaltatore si obbliga a dimostrare in ogni tempo, …

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/36parte di D.P.R. 64/1977
Art. 36. Obblighi dell'appaltatore inerenti a previdenza sociale L'appaltatore si obbliga a dimostrare in ogni tempo, all'amministrazione militare, l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alle prestazioni di lavoro ed alla tutela dei lavoratori, e in particolare modo, a quelli sulla previdenza sociale (invalidita' e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.). Nel caso di denuncia da parte del competente ispettorato regionale del lavoro, che a carico dell'appaltatore siano state elevate contravvenzioni o comunque impartite disposizioni per accertare inadempienze alle suddette disposizioni, l'amministrazione militare ha facolta' di sospendere i pagamenti fiso all'ammontare del 20 per cento delle somme dovute. Tale ammontare sara' corrisposto all'appaltatore soltanto dietro autorizzazione dell'ispettorato regionale del lavoro che avra' fatto denuncia, ne' l'appaltatore potra' pretendere, per il mancato pagamento, somma alcuna a qualsiasi titolo.

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