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D.P.R. 64/1977

Art. 33 — Pagamenti Il pagamento di quanto e' dovuto in forza del contratto sara' eseguito, secondo le norme della cont…

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/33parte di D.P.R. 64/1977
Art. 33. Pagamenti Il pagamento di quanto e' dovuto in forza del contratto sara' eseguito, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato, a rate mensili posticipate. L'ultima rata e' corrisposta a titolo di saldo.

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