D.P.R. 64/1977
Art. 33 — Pagamenti Il pagamento di quanto e' dovuto in forza del contratto sara' eseguito, secondo le norme della cont…
Art. 33. Pagamenti Il pagamento di quanto e' dovuto in forza del contratto sara' eseguito, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato, a rate mensili posticipate. L'ultima rata e' corrisposta a titolo di saldo.
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