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D.P.R. 64/1977

Art. 27 — Fine del rapporto contrattuale Il rapporto contrattuale, oltre che per la scadenza del contratto, puo' avere …

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/27parte di D.P.R. 64/1977
Art. 27. Fine del rapporto contrattuale Il rapporto contrattuale, oltre che per la scadenza del contratto, puo' avere termine: a) per soppressione, trasformazione o trasferimento del corpo o ente; b) per risoluzione del contratto; c) per morte, interdizione, fallimento dell'appaltatore; d) in caso di assenza dell'appaltatore per malattia o per altro giustificato motivo, qualora il comandante del corpo o ente non ritenga di autorizzarne la sostituzione nel servizio, o quando protraendosi l'assenza per una durata superiore ai tre mesi, il comando generale dell'Arma dei carabinieri od il competente comando militare territoriale o di dipartimento militare marittimo o di regione aerea ritengono di non concedere il consenso alla sostituzione stessa; e) per perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2; f) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

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