D.P.R. 64/1977
Art. 25 — Servizio fuori residenza Nel caso che l'amministrazione si avvalga della facolta' di cui al n
Art. 25. Servizio fuori residenza Nel caso che l'amministrazione si avvalga della facolta' di cui al n. 6) dell'art. 17, l'appaltatore ha l'obbligo di trasferire i lavoranti, nel numero richiesto dal contratto, al seguito della truppa. In tal caso l'amministrazione provvedera' per il loro trasporto nella nuova localita' e fornira' una tenda o un locale idoneo per espletamento del servizio. Le tariffe, limitatamente al servizio reso nella nuova localita', saranno aumentate del 25 per cento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 64/1977 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.