D.P.R. 64/1977
Art. 17 — Obblighi dell'appaltatore L'appaltatore si obbliga:
Art. 17. Obblighi dell'appaltatore L'appaltatore si obbliga: 1) ad assicurare con carattere di continuita' il servizio barbiere per tutti gli uomini di truppa in forza al corpo od ente; 2) a svolgere il servizio in appositi locali forniti ed eventualmente arredati dall'amministrazione nonche' presso l'infermeria del corpo od ente per i militari ivi ricoverati; 3) ad assicurare la pulizia dei suddetti locali; 4) a svolgere il servizio nei limiti dell'orario stabilito dal comandante del corpo od ente; 5) ad assumere un lavorante di sesso maschile per ogni gruppo o frazione di gruppo di uomini di truppa in forza e presenti al corpo o all'ente la cui entita' sara' stabilita dal Ministero, ed a subordinare l'ammissione dei singoli lavoranti al gradimento del comandante; ad assicurare inoltre che anche eventuali sovraintendenti al servizio siano di sesso maschile; 6) a provvedere, se richiesto, anche al servizio delle truppe che si siano allontanate dalla sede per i campi di istruzione, manovre, esercitazioni e per altri consimili servizi, alle condizioni tutte fissate nel contratto in vigore, salvo quanto stabilito dal successivo art. 25; 7) a non svolgere il servizio, sia personalmente sia a mezzo di rappresentanti, mandatari o dipendenti, presso altro corpo od ente militare, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione. L'appaltatore deve sempre essere nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio come previsto nel contratto, qualunque sia la forza degli uomini di truppa, ne' potra' aver diritto a veruno indennizzo per eventuali variazioni della forza e quindi del lavoro. Egli inoltre deve essere sempre reperibile per ogni chiamata del comando del corpo o ente. Qualunque infrazione alle norme del presente articolo puo' dar luogo alla risoluzione del contratto - con la perdita della cauzione e salvo il risarcimento dei danni - da effettuarsi con le modalita' previste dal successivo art. 30.
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