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D.P.R. 64/1977

Art. 10 — Cauzione La cauzione sta a garanzia dell'adempimento da parte dello appaltatore di tutti gli obblighi previst…

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/10parte di D.P.R. 64/1977
Art. 10. Cauzione La cauzione sta a garanzia dell'adempimento da parte dello appaltatore di tutti gli obblighi previsti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonche' del rimborso delle somme pagate in piu' dall'amministrazione per conto dell'impresario inadempiente, salvo lo esperimento di ogni altra azione, nel caso che l'amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi. Detta cauzione e' pari al 5 per cento del valore presunto del contratto. Essa e' prestata dall'appaltatore a sue cure e spese e deve risultare dalla quietanza di versamento fatto presso una sezione di tesoreria provinciale nei modi prescritti dalle vigenti leggi. Per cauzione definitiva potra' essere vincolato il deposito provvisorio prestato in sede di offerta. In tal caso, sara' cura dell'appaltatore, dopo l'approvazione del contratto, di compiere le formalita' necessarie per la conversione del deposito provvisorio in cauzione definitiva.

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