D.P.R. 902/1976
Art. 22 — Anticipata estinzione del finanziamento In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziament…
Art. 22. Anticipata estinzione del finanziamento In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento. In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua. In caso di cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformita', i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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