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D.P.R. 902/1976

Art. 19 — Prefinanziamenti Gli istituiti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai s…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/19parte di D.P.R. 902/1976
Art. 19. Prefinanziamenti Gli istituiti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese con capitale investito inferiore a 4 miliardi di lire per il centro-nord e delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire per il Mezzogiorno. Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri. Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, e' accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 40% del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 12; al 55% del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 5 e all'80% per le iniziative di cui ai precedenti articoli 6 e 8. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la Cassa per il Mezzogiorno concedono, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni di cui all'art. 1 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applichera' il tasso d'interesse ordinario. Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovra' corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

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