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D.P.R. 902/1976

Art. 16 — Spese ammissibili al credito agevolato Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprend…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/16parte di D.P.R. 902/1976
Art. 16. Spese ammissibili al credito agevolato Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonche' le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

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