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D.P.R. 974/1975

Art. 24 — Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nu…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/24parte di D.P.R. 974/1975
Art. 24. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nuove varieta' vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3) riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi porta innesti; 10) pioppo. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie.

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