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D.P.R. 974/1975

Art. 21 — Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all'art

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/21parte di D.P.R. 974/1975
Art. 21. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per nuove varieta' vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cura di chi promuove il giudizio. Ove non sia provveduto, l'autorita' giudiziaria e la commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

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