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D.P.R. 602/1973

Art. 95 — Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e'…

ELI /it/dpr/1973/09/29/602/art/95parte di D.P.R. 602/1973
Art. 95. Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.

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