D.P.R. 602/1973
Art. 95 — Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e'…
Art. 95. Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 95.
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