D.P.R. 602/1973
Art. 86 — Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'…
Art. 86. Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alte esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 203/09 — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tribuautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195, relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281), ha disposto (con l'art. 3, comma 41) la modifica dell'art. 86.
- D.L. 69/06 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera m-bis)) la modifica dell'art. 86, com…
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 602/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.