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D.P.R. 602/1973

Art. 76 — Pignoramento di fitti o pigioni L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contien…

ELI /it/dpr/1973/09/29/602/art/76parte di D.P.R. 602/1973
Art. 76. Pignoramento di fitti o pigioni L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

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